Arbitrato
Camera di Commercio di Pistoia
Ufficio Armonizzazione del mercato
Giacomo Nepi - armonizzazione.mercato@pt.camcom.it
Al fine di poter ricorrere all'arbitrato è necessario che le parti abbiano inserito, nel contratto oggetto di controversia, la cosiddetta "clausola compromissoria". In assenza di tale clausola è sempre possibile ricorrere all'arbitrato a seguito di stipula di apposito compromesso.
La clausola arbitrale (o il compromesso) deve definire il tipo di arbitrato alle quali le parti intendono ricorrere: l'arbitrato, infatti, può essere rituale o irrituale e il giudizio può essere condotto secondo diritto o secondo equità (si vedano le definizioni riportate nel glossario).
Possono formare oggetto di arbitrato i diritti liberamente disponibili dalle parti (ad esempio controversie in merito all'esecuzione o alla risoluzione di un contratto commerciale): non possono, quindi, essere decise da arbitri le controversie relative allo stato e alle capacità delle persone o, in generale, quelle in cui prevale la tutela di un interesse pubblico con la conseguente indisponibilità dei diritti da parte dei privati. Sono inoltre escluse esplicitamente dalla possibilità di ricorso all'arbitrato le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Il ricorso alla procedura arbitrale consente di giungere alla definizione della controversia in tempi rapidi (90 giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli arbitri in caso di arbitrato irrituale, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni per non più di due volte; 180 giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, in caso di arbitrato rituale) e a costi contenuti.
E-Mail: armonizzazione.mercato@pt.camcom.it
Data di ultima modifica: 17/4/2013
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