Banner di INNrete

Cartella selezionata

  • ..
  • Clausole vessatorie

Elenco cartelle

 

Clausole vessatorie

Logo regolazione del mercato

 

Si considerano vessatorie le clausole che comportano, a carico del consumatore, un "significativo squilibrio" dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto o da altro contratto ad esso collegato. La vessatorietà è accertata tenendo conto del tipo di bene o servizio, delle circostanze presenti al momento della conclusione del contratto e all´insieme delle clausole contrattuali.

Non è indice di vessatorietà, invece, il semplice squilibrio economico: ad esempio non è valutato al fine di determinare la vessatorietà di una clausola l´adeguatezza del corrispettivo pattuito per i beni o servizi.

La normativa elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie se non si fornisce la prova che su di esse è stata condotta una trattativa tra le parti ed un elenco più ristretto di clausole che sono vessatorie in ogni caso, nonostante la prova dell´eventuale trattativa.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, comunque, l'onere di provare che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore , incombe sul professionista.

La presenza di clausole vessatorie comporta la nullità delle stesse, ovvero la loro esclusione dal contratto (come se non fossero mai state pattuite), il quale rimane efficace per tutti gli altri aspetti. L´inefficacia delle clausole opera solo a favore del consumatore, che è il soggetto a tutela del quale è stata introdotta questa disciplina.

Il giudice può rilevare la vessatorietà d´ufficio. Esiste, tuttavia, la possibilità di tutela del consumatore dalle clausole vessatorie tramite l´intervento delle Camere di commercio e delle associazioni di consumatori o professionisti, che possono agire contro il professionista con una azione inibitoria, utile a prevenire o eliminare l´introduzione di clausole vessatorie in un contratto standard redatto dal professionista o dalle associazioni di professionisti. Si tratta di un´azione collettiva non attuabile dal singolo consumatore ma solo dagli enti indicati sopra ed è un rimedio generale e astratto, dato che ha ad oggetto solo le condizioni generali di contratto e non la stipulazione concreta di questo.

Operatori economici, imprese, associazioni di categoria, consumatori e loro associazioni, possono inoltre accedere alla banca dati nazionale dei contratti tipo, di Unioncamere e delle Camere di Commercio, dove sono liberamente consultabili una serie di contratti tipo, codici di condotta e autodisciplina e pareri sulla presenza di clausole vessatorie nei modelli standard attualmente in uso nei principali settori economici.

 

 

Data di ultima modifica: 2/11/2010

Visualizzazione Mobile

 

Aree tematiche correlate:

Tutela del Consumatore
Esprimi un parere su questa informazione

(Rispondi ai quesiti e premi Invia)

  • Precisione:

  • Completezza:

  • Correttezza:

  • Tempestività:

[Stampa]  [Apri a pagina intera]