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Ispezioni sulla produzione e commercializzazione di acquavite, brandy italiano e liquori

ACQUAVITI
Si definisce "acquavite" la bevanda spiritosa, con titolo alcolometrico non inferiore al 40% del volume, ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.

AGGIUNTE:

E' consentito l'aggiunta di caramello, zucchero invertito (max 20 grammi per litro) e frutto intero dalla cui distillazione è stata ottenuta la bevanda.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE:
Le acquaviti di frutta, di cui all'allegato II, punto 7, del regolamento (CEE) n. 1576/89 sono:

Sudtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige.
Sudtiroler Aprikot o Sudtiroler.
Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige.
Sudtiroler Kirsc/Kirsch dell?Alto Adige.
Sudtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Sudtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige.
Gravensteiner/Gravesteiner dell'Alto Adige.
Sudtiroler Golden delicious/ Golden delicious dell'Alto Adige.
Williams friulano o del Friuli.
Sliwovitz del Veneto.
Silwovitz del Friuli-Venezia Giulia.
Silwovitz del Trentino-Alto Adige.
Distillato di mele trentino o del Trentino.
Williams trentino o del Trentino.
Silwovitz trentino o del Trentino.
Aprikot trentino o del Trentino.

GRAPPA
La denominazione "grappa" - con titolo alcolometrico non inferiore a 37,5 % del volume - è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia di uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale.

AGGIUNTE:
E' consentito l'aggiunta di sostanze aromatizzanti naturali, piante aromatiche o loro parti, frutta o loro parti, zucchero invertito (max 20 grammi per litro) e caramello.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Le grappe di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89 sono le seguenti:

Grappa di Barolo.
Grappa piemontese o del Piemonte.
Grappa lombarda o della Lombardia.
Grappa trentina o del Trentino.
Grappa friulana o del Friuli.
Grappa veneta o del Veneto,
Sudtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige.

BRANDY ITALIANO
La denominazione "brandy italiano" è riservata all'acquavite - con titolo alcolometrico non inferiore a 38% del volume - ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale.

AGGIUNTE
E' consentito l'aggiunta di zucchero invertito (max 20 grammi per litro), caramello e sostanze aromatizzanti naturali.

LIQUORI

I liquori di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera r), del regolamento CEE n. 1576/89, preparati con una delle bevande spiritose di cui sopra, possono riportare in etichetta il riferimento alla bevanda spiritosa utilizzata a condizione che:
- Tutto l'alcole del liquore derivi dalla bevanda spiritosa evidenziata senza aggiunta di aromi alcolici.
- Il termine "liquore" figuri sull'etichetta nella quale sono espresse tutte le indicazioni obbligatorie con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli usati per la designazione della bevanda spiritosa utilizzata.

FONTI NORMATIVE

Regolamento CEE n. 1576/89.
DPR 16 luglio 1997, n. 297.

VIGILANZA E CONTROLLO
La vigilanza sulla produzione, sulla commercializzazione e sulla etichettatura delle bevande spriritose è effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle politiche agricole, avvalendosi delle C.C.I.A.A. e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Sono quelli previsti da:
Articoli 5 e 6 della legge 30.04 1962, n. 283
Articolo 18 del decreto legislativo 27.01 1992, n. 109
Articolo 14 del decreto legislativo 25.01 1992, n. 107
Legge 7.12.1951, n. 1559.

 

Data di ultima modifica: 1/6/2011

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Tutela del Consumatore

 

La conciliazione

Logo Sportello di conciliazione

 

Camera di Commercio di Pistoia
Ufficio Armonizzazione del mercato
Giacomo Nepi - armonizzazione.mercato@pt.camcom.it

 


La Conciliazione è un procedimento di tipo volontario, amministrato dalla Camera di Commercio di Pistoia, che rappresenta un sistema di risoluzione delle controversie, alternativo alla giustizia ordinaria, in cui le parti in conflitto (attuale o potenziale) si rivolgono ad un terzo, il Conciliatore, per essere aiutate a trovare una soluzione della controversia stessa.

Aderire al tentativo di conciliazione non comporta per le parti l’obbligo di stipulare comunque un accordo.

La procedura di Conciliazione consente quindi alle parti di rimanere protagoniste, senza il rischio di subire decisioni “calate dall’alto”.

La Conciliazione prevede la partecipazione di Conciliatori, professionisti indipendenti ed imparziali, che con il consenso delle parti le aiutano a trovare un accordo soddisfacente per entrambe, sia sul piano economico che su quello personale, facendo sì che le stesse mantengano fra loro buoni rapporti.

Per attivare la procedura, il soggetto interessato presenta la domanda alla Segreteria dello Sportello.

La Segreteria provvede poi a contattare la parte nei cui confronti è stata attivata la procedura.

Colui che riceve la comunicazione può:
- accettare, nel qual caso il procedimento continua, con la nomina del Conciliatore ed un incontro tra le parti;
- non accettare, nel qual caso il procedimento è concluso e colui che ha attivato la procedura non deve affrontare alcuna spesa.

Qualora le parti accettino di incontrarsi, si possono avere due soluzioni:
- positiva, in cui viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione (il Procedimento si conclude ed il verbale ha forza contrattuale tra le parti);
- negativa, in cui viene redatto il verbale di mancata conciliazione (le parti possono richiedere un arbitrato alla Camera di Commercio).

Essendo una procedura extragiudiziale, le parti non necessariamente devono predisporre un complesso apparato difensivo corredato da prove testimoniali o altro;esse sono libere di allegare alla domanda di Conciliazione tutti i documenti che ritengono più opportuni per dare completezza alla propria istanza.

La Conciliazione deve avere ad oggetto:
- diritti disponibili dalle parti
- materie per le quali non sia prevista un’espressa riserva di legge a favore di altri Istituti (per esempio, il Giudice del lavoro nelle questioni attinenti i rapporti di lavoro, o il Giudice ordinario per le questioni inerenti il diritto di famiglia).

La procedura conciliativa si caratterizza per la riservatezza. Anche il Conciliatore è tenuto al totale riserbo sui fatti di cui venga a conoscenza durante l’incontro con le parti.

I punti di forza della procedura sono, in sostanza, così riassumibili:
- lascia alle parti il potere di decidere sulla loro controversia;
- ha costi estremamente contenuti;
- ha tempi brevi e prestabiliti per quanto riguarda le procedure;
- consente alle parti di mantenere buoni rapporti.


 

 

Link: Scarica la presentazione in formato Power Point (formato PPT - dimensione 297 Kb)

 

Data di ultima modifica: 26/3/2013

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Tutela del Consumatore

 

La garanzia dei beni di consumo

Alcune semplici informazioni sulla garanzia dei beni di consumo.

La guida è stata realizzata dall'Ufficio Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia.

 

 

Link: Clicca qui per scaricare la guida (formato pdf) (formato PDF - dimensione 24 Kb)

 

Data di ultima modifica: 16/2/2012

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Tutela del Consumatore

 

Le clausole vessatorie nei contratti immobiliari

Immagine

 

La Commissione Regolazione del Mercato, formata dalle associazioni dei consumatori, degli imprenditori e delle altre categorie, dalle associazioni dei mediatori, nonché da un rappresentante della Regione Toscana, ha condotto uno studio sulle clausole contenute nei formulari contrattuali in uso nel campo dell'intermediazione mobiliare, individuando le clausole più "delicate" e alle quali, quindi, prestare maggiore attenzione al momento della firma dei suddetti formulari.
Tale analisi ha condotto alla redazione di un manuale, scaricabile in formato Word cliccando sul link presente in fondo alla pagina, nel quale sono inoltre forniti alcuni consigli per tutelare i consumatori da possibili condizioni ingannevoli.

 

 

Link: SCARICA IL MANUALE IN FORMATO WORD (formato DOC - dimensione 212 Kb)

 

Data di ultima modifica: 18/2/2004

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Tutela del Consumatore


 

Legge 12 dicembre 2002, n.273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (art. 45)"

ART. 45

(Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari)

1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 , il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)";
b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "è sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale";
c) all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente".

2. All'articolo 4 della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "il presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secoli responsabile dirigente dell'ufficio protesti";
b) al comma 4, le parole " del presidente della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti".

3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti".

 

 

Data di ultima modifica: 17/3/2004

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Linee guida per la formazione dei conciliatori

Logo Sportello di conciliazione

 

 

Link: Linee guida formazione.pdf (formato PDF - dimensione 207 Kb)

 

Data di ultima modifica: 31/3/2009

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Logo

Logo Regolazione del mercato

 

 

Link: Logo Regolazione Grande.bmp (formato BMP - dimensione 288 Kb)

 

Data di ultima modifica: 31/3/2009

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Manuale per una spesa consapevole

Una spesa consapevole dipende prima di tutto da una corretta informazione. Questo manuale contiene indicazioni chiare e semplici per orientare le scelte dei consumatori.
La guida è stata realizzata dall'Ufficio Ispezioni in collaborazione con l'Ufficio Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia

 

 

Link: Clicca qui per scaricare la guida (formato pdf) (formato PDF - dimensione 6 Mb)

 

Data di ultima modifica: 15/2/2012

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MANUALI OPERATIVI

Elemento decorativo lente di ingrandimento

 


In questa sezione sono pubblicati alcuni dei manuali realizzati dall'Ispettore Davide PACINI per il personale ispettivo. Sono nati dall'esperienza e con lo scopo di agevolare il compito degli ispettori durante i controlli, ma sono utili anche a tutti coloro, operatori economici e consumatori, che desiderano approfondire la disciplina che regola il commercio in Italia.

I manuali in formato PDF sono scaricabili gratuitamente e sono impaginati per la stampa fronte/retro in formato A4 orizzontale


I seguenti manuali sono in corso di aggiornamento per l'adeguamento alle nuove normative europee e nazionali:

PRODOTTI TESSILI

GIOCATTOLI




 

Data di ultima modifica: 3/6/2011

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