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Nuove varietà vegetali

Deposito Nuove varietà Vegetali

 

Il Nuovo Codice della proprietà industriale D.Lgs. 10-2-2005 n. 30, Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O. tratta la materia della tutela delle nuove varietà vegetali nella Sezione VIII del Capo II (Articoli 100 – 116).
In particolare l’art. 100 del Codice afferma che per nuova varietà vegetale si intende un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che può essere:
-definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
-distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
-considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.
Una nuova varietà vegetale è quindi una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
La durata della protezione, ai sensi dell’art. 109 del Codice, è fissata in 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione (per gli alberi e le viti 30 anni dalla sua oncessione).
Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica (art. 109 Codice)
La presentazione della domanda di privativa per varietà vegetale è disciplinata dagli articoli 164 e 165 del Codice. In particolare, coloro che intendono ottenere il riconoscimento della proprietà industriale su una nuova varietà vegetale, a livello nazionale, devono presentare all'Ufficio Brevetti e Marchi la seguente documentazione (scaricabile dall'area "Modulistica”)
·Domanda in bollo per nuova varietà vegetale;
·Descrizione della nuova varietà vegetale in triplice copia;
·Riproduzione fotografica della varietà vegetale in triplice copia;
·Dichiarazione del costitutore ai sensi dell'art. 165 del Dlgs 30/2005 (due copie, di cui una in bollo da Euro 14,62);
·Atto di designazione del costitutore;
·Attestazione del pagamento della tassa di domanda di Euro 236,00 pagabili sul C/C postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara.

 

Data di ultima modifica: 15/1/2007

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