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DISEGNI E MODELLI (EX MODELLI ORNAMENTALI)

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Prodotto complesso è quello formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale suscitata in tale utilizzatore differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
Con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione di un numero illimitato di disegni e modelli, purchè destinati ad essere attuati od incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.
Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
La durata del titolo è quinquennale ed è prorogabile per quinquenni fino ad un massimo di venticinque anni.
Inoltre i disegni ed i modelli che presentino di per sè particolare carattere creativo e valore artistico possono usufruire anche della tutela del diritto d'autore. Questa possibilità che era negata dalle norme precedenti, comporta un rafforzamento della protezione, in quanto il diritto d'autore si estingue 70 anni dopo il decesso del titolare del diritto stesso.
La registrazione del disegno o modello è l'unico strumento veramente efficace per potersi garantire un'esclusiva sui risultati di uno sforzo creativo innovativo a livello estetico, ed è soprattutto l'unico strumento validamente azionabile contro gli imitatori.


Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui i documenti vengono resi accessibili al pubblico (cioè immediatamente dopo il deposito sempre che non sia stato chiesto il rinvio dell'accessibilità per un periodo non superiore a 12 mesi).

I diritti di sfruttamento maturano dal momento del deposito ed è possibile estenderlo all'estero, con diritto di priorità se il deposito avviene entro 6 mesi da quello italiano.



- COME SI OTTIENE IL BREVETTO PER DISEGNO E MODELLO (EX MODELLO ORNAMENTALE) E DEPOSITO MULTIPLO

La domanda deve essere redatta su apposito modello " O " e presentata presso le Camere di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all'Uff. Italiano Brevetti e Marchi–Via Molise 19–00187 ROMA

Alla domanda devono essere allegati:

descrizione (non obbligatoria) in una copia
disegni o fotografie o campioni da allegare (in 1 copia)
pagamento da effettuarsi sul c/c postale n. 00668004 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
designazione dell'inventore (non obbligatorio)
Il deposito presso le Camere di Commercio va fatto personalmente dal richiedente o da un rappresentante oppure da una terza persona, munita di fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
I diritti di segreteria da corrispondere alla Camera di Commercio per il deposito cartaceo del modulo O sono pari ad euro 40,00 a cui vanno sommati euro 3,00 se si richiede la copia autentica.

Se la domanda è presentata dal rappresentante occorrerà la lettera d'incarico (in bollo) soggetta ad una tassa di euro 34,00.

Per le tasse di concessione governativa da corrispondere vedi la tabella allegata

 

Link: Tabella TASSE (formato PDF - dimensione 604 Kb)

 

Data di ultima modifica: 22/11/2007

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