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Brevetto nazionale

L'istituto brevettuale è nato per promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico. Questo scopo è raggiunto attraverso due vie: la prima consiste nello stimolare l'attività creativa fornendo al titolare del brevetto il monopolio dello sfruttamento commerciale dell'invenzione nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo e metterlo in commercio, venderlo o importarlo; la seconda consiste nel pubblicare dopo 18 mesi il testo del brevetto per promuovere lo sviluppo delle conoscenze tecniche.

Possono costituire oggetto di brevetto:

le invenzioni industriali;
i modelli di utilità industriali;
i disegni e modelli;
le nuove varietà vegetali;
le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).

Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 25 anni per i modelli ornamentali e 10 anni per i modelli di utilità.

 

Data di ultima modifica: 10/4/2007

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Requisiti necessari per la brevettabilità

NOVITÀ: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima
della data del deposito della domanda di brevetto sia mediante descrizione scritta che orale, una utilizzazione o in qualsiasi altro mezzo.

ATTIVITÀ INVENTIVA: IL trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di modello ornamentale, dallo "speciale ornamento".

APPLICAZIONE INDUSTRIALE: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.

LICEITÀ: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono peraltro considerate invenzioni:

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale
i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori
le presentazioni di informazioni
le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di
prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Ogni domanda per invenzione o modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi; in cui 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato.

Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Il richiedente può presentare domanda personalmente oppure eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di utilità deve essere scelto tra i consulenti di proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

I richiedenti residenti all'estero, qualora non intendono avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della corrispondenza.

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.



- Quando si puo' considerare NULLO un brevetto?

se è privo dei requisiti richiesti
se rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità
quando la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
se l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
se il titolare non aveva diritto ad ottenerlo

-...e quando DECADE?

se non vengono corrisposte le tasse entro i termini
se il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria

 

Data di ultima modifica: 31/10/2002

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Nuove varietà vegetali

Deposito Nuove varietà Vegetali

 

Il Nuovo Codice della proprietà industriale D.Lgs. 10-2-2005 n. 30, Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O. tratta la materia della tutela delle nuove varietà vegetali nella Sezione VIII del Capo II (Articoli 100 – 116).
In particolare l’art. 100 del Codice afferma che per nuova varietà vegetale si intende un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che può essere:
-definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
-distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
-considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.
Una nuova varietà vegetale è quindi una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
La durata della protezione, ai sensi dell’art. 109 del Codice, è fissata in 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione (per gli alberi e le viti 30 anni dalla sua oncessione).
Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica (art. 109 Codice)
La presentazione della domanda di privativa per varietà vegetale è disciplinata dagli articoli 164 e 165 del Codice. In particolare, coloro che intendono ottenere il riconoscimento della proprietà industriale su una nuova varietà vegetale, a livello nazionale, devono presentare all'Ufficio Brevetti e Marchi la seguente documentazione (scaricabile dall'area "Modulistica”)
·Domanda in bollo per nuova varietà vegetale;
·Descrizione della nuova varietà vegetale in triplice copia;
·Riproduzione fotografica della varietà vegetale in triplice copia;
·Dichiarazione del costitutore ai sensi dell'art. 165 del Dlgs 30/2005 (due copie, di cui una in bollo da Euro 14,62);
·Atto di designazione del costitutore;
·Attestazione del pagamento della tassa di domanda di Euro 236,00 pagabili sul C/C postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara.

 

Data di ultima modifica: 15/1/2007

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INVENZIONI INDUSTRIALI

L'invenzione è un soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

- COME SI OTTIENE UN BREVETTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE

La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo "A" ( vedi sezione "Modulistica") e depositata presso le Camere di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi–via Molise, 19-00187 Roma.

Alla domanda devono essere allegati:

- una descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni
- attestazione di pagamento da effettuarsi sul c/c postale n.00668004 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
- designazione dell'inventore (non obbligatorio)
- disegni


All'atto della domanda devono essere pagate le tasse relative alla domanda stessa ed alle prime 4 annualità; le successive annualità, maturate fino al momento del rilascio del brevetto, devono essere corrisposte entro 4 mesi dalla data di tale rilascio; le successive tasse annuali devono essere pagate in anticipo entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorsi i termini sopraindicati il pagamento è ammesso nei 6 mesi successivi col pagamento di una soprattassa che ammonta a euro 100,00.

Per le tasse di concessione governativa da corrispondere, consulta la tabella allegata

 

Link: tabella tasse (formato PDF - dimensione 604 Kb)

 

Data di ultima modifica: 11/10/2007

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MODELLO DI UTILITÀ

MODELLO DI UTILITÀ

Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili e oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

- COME SI OTTIENE IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

La domanda deve essere redatta su apposito modello " U " (vedi nella sezione "Modulistica") e presentata presso le Camere di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all'Uff. Italiano Brevetti e Marchi– Via Molise 19–00187 ROMA.

Alla domanda devono essere allegati

- una descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni
- disegni o fotografie
-attestazione di pagamento da effettuarsi sul c/c postale n.00668004 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
- designazione dell'inventore (non obbligatorio)

Il deposito presso le Camere di Commercio deve essere fatto personalmente dal richiedente o dal rappresentante, oppure da una terza persona, munita di delega a firmare il verbale di deposito.

Per le tasse di concessione governativa da corrispondere vedi la tabella allegata

 

Link: tasse brevetti.pdf (formato PDF - dimensione 604 Kb)

 

Data di ultima modifica: 10/4/2007

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DISEGNI E MODELLI (EX MODELLI ORNAMENTALI)

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Prodotto complesso è quello formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale suscitata in tale utilizzatore differisce da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
Con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione di un numero illimitato di disegni e modelli, purchè destinati ad essere attuati od incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.
Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
La durata del titolo è quinquennale ed è prorogabile per quinquenni fino ad un massimo di venticinque anni.
Inoltre i disegni ed i modelli che presentino di per sè particolare carattere creativo e valore artistico possono usufruire anche della tutela del diritto d'autore. Questa possibilità che era negata dalle norme precedenti, comporta un rafforzamento della protezione, in quanto il diritto d'autore si estingue 70 anni dopo il decesso del titolare del diritto stesso.
La registrazione del disegno o modello è l'unico strumento veramente efficace per potersi garantire un'esclusiva sui risultati di uno sforzo creativo innovativo a livello estetico, ed è soprattutto l'unico strumento validamente azionabile contro gli imitatori.


Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui i documenti vengono resi accessibili al pubblico (cioè immediatamente dopo il deposito sempre che non sia stato chiesto il rinvio dell'accessibilità per un periodo non superiore a 12 mesi).

I diritti di sfruttamento maturano dal momento del deposito ed è possibile estenderlo all'estero, con diritto di priorità se il deposito avviene entro 6 mesi da quello italiano.



- COME SI OTTIENE IL BREVETTO PER DISEGNO E MODELLO (EX MODELLO ORNAMENTALE) E DEPOSITO MULTIPLO

La domanda deve essere redatta su apposito modello " O " e presentata presso le Camere di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all'Uff. Italiano Brevetti e Marchi–Via Molise 19–00187 ROMA

Alla domanda devono essere allegati:

descrizione (non obbligatoria) in una copia
disegni o fotografie o campioni da allegare (in 1 copia)
pagamento da effettuarsi sul c/c postale n. 00668004 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
designazione dell'inventore (non obbligatorio)
Il deposito presso le Camere di Commercio va fatto personalmente dal richiedente o da un rappresentante oppure da una terza persona, munita di fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
I diritti di segreteria da corrispondere alla Camera di Commercio per il deposito cartaceo del modulo O sono pari ad euro 40,00 a cui vanno sommati euro 3,00 se si richiede la copia autentica.

Se la domanda è presentata dal rappresentante occorrerà la lettera d'incarico (in bollo) soggetta ad una tassa di euro 34,00.

Per le tasse di concessione governativa da corrispondere vedi la tabella allegata

 

Link: Tabella TASSE (formato PDF - dimensione 604 Kb)

 

Data di ultima modifica: 22/11/2007

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