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Marchio di garanzia tintolavanderie (Pulito di qualità)

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Il marchio "Pulito di qualità" (formato JPG - dimensione 71 Kb), la cui realizzazione è stata promossa dalla Camera di Commercio di Pistoia in collaborazione con CNA, Confartigianato e Associazioni dei consumatori, contraddistingue le imprese che, aderendo alla convenzione, si impegnano al rispetto di poche e semplici regole sufficienti, tuttavia, a garantire un rapporto trasparente e di reciproca correttezza con il cliente.
Il rispetto di tali regole, infatti, garantisce sia il consumatore che l'operatore economico, precisando quelli che sono i diritti e i doveri reciproci.
Qualora insorga, comunque, una controversia tra il cliente e la tintolavanderia e alla stessa non si trovi una soluzione direttamente tra le parti, anche con l'ausilio delle Associazioni firmatarie, la tintolavanderia si impegna a deferire la controversia allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio, al fine di ricercare una soluzione equa e di reciproca soddisfazione in tempi estremamente ridotti e a costi molto contenuti.

 

 

Data di ultima modifica: 27/3/2009

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Tutela del Consumatore

 

Regolamento per la concessione del marchio "Pulito di qualità"

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1. Al fine di definire in modo corretto e trasparente i rapporti fra tintolavanderie e loro clienti, è istituito dalla Camera di Commercio di Pistoia, in collaborazione con CNA, Confartigianato, Assoc. cons. (Adiconsum, Federconsumatori, Adusbef, Adoc, Lega Consumatori Acli, e Unione Nazionale Consumatori), un sistema provinciale di Regolazione del Mercato dei servizi di tintolavanderia, sulla base dei criteri stabiliti dalla Convenzione di seguito allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. La Camera di Commercio di Pistoia provvede alla registrazione del Marchio di Garanzia (formato JPG - dimensione 71 Kb), che viene concesso in uso non esclusivo alle tintolavanderie che aderiscono alla Convenzione. La Camera provvede altresì alla tenuta di un registro di concessionari del Marchio.

3. Le tintolavanderie che intendono aderire alla Convenzione, devono presentare alla Camera di Commercio istanza in carta libera, nella quale dichiarano di impegnarsi al rispetto delle norme previste dalla Convenzione. Il Marchio di Garanzia è concesso con Determinazione del Dirigente dell’area Regolazione del Mercato, dopo aver verificato il possesso, da parte dell’impresa richiedente, di determinati requisiti: regolare iscrizione al Registro Imprese, non essere sottoposta a procedure fallimentari ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

4. La Camera di Commercio, le associazioni di categoria e dei consumatori firmatarie dell’accordo, possono ricevere segnalazioni relative alla violazione della Convenzione da parte della tintolavanderia. Le segnalazioni vengono esaminate dalla Commissione Regolazione del Mercato, che, dopo aver verificato le circostanze, emette un parere in merito al ritiro del marchio.

5. La concessione del Marchio di Garanzia viene revocata con Determinazione del Dirigente dell’area Regolazione del Mercato, previa acquisizione del parere della Commissione Regolazione del Mercato, di cui al precedente articolo.

 

 

Link: SCARICA IL TESTO DEL REGOLAMENTO IN FORMATO WORD (formato DOC - dimensione 26 Kb)

 

Data di ultima modifica: 27/3/2009

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Convenzione "Pulito di qualità"

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Art. 1 Ricevuta
Al momento della consegna della merce la ditta ricevente rilascia al committente una ricevuta contenente la descrizione sommaria dei capi e l’indicazione del termine di consegna.
La ricevuta costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce.
La ditta non è responsabile dell’identità di colui che ritira la merce se è stata esibita la ricevuta, salva precedente e tempestiva comunicazione dello smarrimento o del furto del documento.
La ditta è interamente responsabile del capo se consegnato a chi non ha esibito la ricevuta.

Art. 2 Termine
La tintolavanderia è tenuta a consegnare i capi entro il termine indicato nella ricevuta, con una tolleranza di 10 gg. Trascorso tale termine il cliente ha diritto ad una riduzione del prezzo del 20%.
Il cliente è tenuto a ritirare i capi entro il termine massimo di 60 gg (usi) da quello indicato per la riconsegna. Trascorso tale termine la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento del 10% per ogni mese di ritardo. In ogni caso, nei 60 gg suindicati, la ditta non risponde del deterioramento che potesse derivare all’oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini.
La lavanderia resta responsabile della custodia dei capi per 6 mesi dalla data di consegna, tranne casi specifici stabiliti da preventivo accordo scritto che deve risultare dalla ricevuta.

Art. 3 Prezzi
Il listino prezzi deve essere chiaro ed esposto al pubblico; le maggiorazioni di prezzo dovute a cause specifiche devono essere stabilite preventivamente ed essere indicate nella ricevuta.

Art. 4 Reclami
Il cliente è tenuto a verificare i capi all’atto del ritiro; la tintolavanderia si impegna ad effettuare una ulteriore verifica dei capi, in presenza del Cliente, al momento della riconsegna.
In ogni caso i reclami possono essere presentati entro il termine di 7 giorni dalla riconsegna dei capi.

Art. 5 Smarrimento
I capi affidati alla tintolavanderia non si considerano smarriti prima del sessantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente; trascorso detto termine il risarcimento sarà pari al valore commerciale del capo al momento della consegna.

Art. 6 Responsabilità
Nel caso di deterioramento totale o parziale dei capi la tintolavanderia è tenuta a risarcire interamente il danno per il valore commerciale che il capo aveva al momento della consegna. Per i capi il cui valore commerciale è superiore a € 500 il Cliente deve comunicarlo alla tintolavanderia al momento della consegna.
La ditta si impegna ad eseguire il lavoro a regola d’arte, ma non risponde dell’esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati da elementi quali sole, sudore, polvere, fumo, usura.
La ditta non è responsabile dei danni provocati da difetto delle fibre o da vizi di confezione e non risponde del deterioramento dei bottoni, delle cerniere, delle fibbie, delle paillet, delle guarnizioni, delle imbottiture dei canovacci interni, delle asole e della gomma negli articoli gommati.
La tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l’impossibilità di eseguirlo accuratamente.

Art. 7 Tintura
Nelle tinture secondo campione, la tintolavanderia è tenuta a raggiungere il colore desiderato per quanto possibile, ma non a garantire la perfetta imitazione.
Se il risultato ottenuto non è di gradimento del cliente, questo può richiedere una seconda tintura pagando una maggiorazione sul prezzo, da pattuirsi preventivamente e per scritto.
Nel caso in cui la tintolavanderia ritenga difficoltoso effettuare il servizio richiesto, è tenuta, prima di procedere al trattamento, ad informare il Cliente degli eventuali rischi, sia per il mancato raggiungimento del colore, che per il danneggiamento del capo.

Art. 8 Etichetta
La tintolavanderia è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate sull’etichetta, non è responsabile dei danni derivanti da indicazioni errate.
Se le indicazioni contenute nell’etichetta sono in contrasto con l’esperienza e le regole tecniche del pulitore, questo deve essere fatto presente al cliente, prima di procedere al trattamento, spiegando gli eventuali rischi, che, se accettati per scritto, sono a carico del Cliente. Se il capo è privo delle indicazioni sul lavaggio o, comunque, l’etichetta e le istruzioni risultano illeggibili la ditta non è responsabile di eventuali danni.

Art. 9 Conciliazione
Le controversie fra cliente e tintolavanderia, se non viene raggiunto l’accordo amichevole con l’eventuale assistenza delle Associazioni dei consumatori e degli artigiani, saranno devolute allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pistoia, che si avvarrà di conciliatori esperti nel settore tessile e applicherà tariffe ridotte.

 

 

Link: SCARICA IL TESTO DELLA CONVENZIONE IN FORMATO WORD (formato DOC - dimensione 30 Kb)

 

Data di ultima modifica: 27/3/2009

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Tutela del Consumatore

 

Modulo di adesione alla convenzione "Pulito di qualità"

 

Link: AdesionePulito.doc (formato DOC - dimensione 367 Kb)

 

Data di ultima modifica: 4/5/2004

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Elenco delle imprese aderenti

 

Link: ADERENTI.pdf (formato PDF - dimensione 4 Kb)

 

Data di ultima modifica: 17/7/2007

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Marchio "Pulito di qualità"

 

Link: PULITO VETRO.jpg (formato JPG - dimensione 71 Kb)

 

Data di ultima modifica: 11/2/2004

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