Art. 1 Ricevuta
Al momento della consegna della merce la ditta ricevente rilascia al committente una ricevuta contenente la descrizione sommaria dei capi e l’indicazione del termine di consegna.
La ricevuta costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce.
La ditta non è responsabile dell’identità di colui che ritira la merce se è stata esibita la ricevuta, salva precedente e tempestiva comunicazione dello smarrimento o del furto del documento.
La ditta è interamente responsabile del capo se consegnato a chi non ha esibito la ricevuta.
Art. 2 Termine
La tintolavanderia è tenuta a consegnare i capi entro il termine indicato nella ricevuta, con una tolleranza di 10 gg. Trascorso tale termine il cliente ha diritto ad una riduzione del prezzo del 20%.
Il cliente è tenuto a ritirare i capi entro il termine massimo di 60 gg (usi) da quello indicato per la riconsegna. Trascorso tale termine la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento del 10% per ogni mese di ritardo. In ogni caso, nei 60 gg suindicati, la ditta non risponde del deterioramento che potesse derivare all’oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini.
La lavanderia resta responsabile della custodia dei capi per 6 mesi dalla data di consegna, tranne casi specifici stabiliti da preventivo accordo scritto che deve risultare dalla ricevuta.
Art. 3 Prezzi
Il listino prezzi deve essere chiaro ed esposto al pubblico; le maggiorazioni di prezzo dovute a cause specifiche devono essere stabilite preventivamente ed essere indicate nella ricevuta.
Art. 4 Reclami
Il cliente è tenuto a verificare i capi all’atto del ritiro; la tintolavanderia si impegna ad effettuare una ulteriore verifica dei capi, in presenza del Cliente, al momento della riconsegna.
In ogni caso i reclami possono essere presentati entro il termine di 7 giorni dalla riconsegna dei capi.
Art. 5 Smarrimento
I capi affidati alla tintolavanderia non si considerano smarriti prima del sessantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente; trascorso detto termine il risarcimento sarà pari al valore commerciale del capo al momento della consegna.
Art. 6 Responsabilità
Nel caso di deterioramento totale o parziale dei capi la tintolavanderia è tenuta a risarcire interamente il danno per il valore commerciale che il capo aveva al momento della consegna. Per i capi il cui valore commerciale è superiore a € 500 il Cliente deve comunicarlo alla tintolavanderia al momento della consegna.
La ditta si impegna ad eseguire il lavoro a regola d’arte, ma non risponde dell’esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati da elementi quali sole, sudore, polvere, fumo, usura.
La ditta non è responsabile dei danni provocati da difetto delle fibre o da vizi di confezione e non risponde del deterioramento dei bottoni, delle cerniere, delle fibbie, delle paillet, delle guarnizioni, delle imbottiture dei canovacci interni, delle asole e della gomma negli articoli gommati.
La tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l’impossibilità di eseguirlo accuratamente.
Art. 7 Tintura
Nelle tinture secondo campione, la tintolavanderia è tenuta a raggiungere il colore desiderato per quanto possibile, ma non a garantire la perfetta imitazione.
Se il risultato ottenuto non è di gradimento del cliente, questo può richiedere una seconda tintura pagando una maggiorazione sul prezzo, da pattuirsi preventivamente e per scritto.
Nel caso in cui la tintolavanderia ritenga difficoltoso effettuare il servizio richiesto, è tenuta, prima di procedere al trattamento, ad informare il Cliente degli eventuali rischi, sia per il mancato raggiungimento del colore, che per il danneggiamento del capo.
Art. 8 Etichetta
La tintolavanderia è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate sull’etichetta, non è responsabile dei danni derivanti da indicazioni errate.
Se le indicazioni contenute nell’etichetta sono in contrasto con l’esperienza e le regole tecniche del pulitore, questo deve essere fatto presente al cliente, prima di procedere al trattamento, spiegando gli eventuali rischi, che, se accettati per scritto, sono a carico del Cliente. Se il capo è privo delle indicazioni sul lavaggio o, comunque, l’etichetta e le istruzioni risultano illeggibili la ditta non è responsabile di eventuali danni.
Art. 9 Conciliazione
Le controversie fra cliente e tintolavanderia, se non viene raggiunto l’accordo amichevole con l’eventuale assistenza delle Associazioni dei consumatori e degli artigiani, saranno devolute allo
Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pistoia, che si avvarrà di conciliatori esperti nel settore tessile e applicherà tariffe ridotte.