Disciplina sanzionatoria
Illeciti amministrativi
Omissione: l’omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi (per l’iscrizione o per il mero deposito presso il registro delle imprese) ovvero l’omessa indicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma.
Presentazione tardiva: l’omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi (per l’iscrizione o per il mero deposito presso il registro delle imprese).
Soggetti attivi dell’illecito
I soggetti attivi dell’illecito sono individuati genericamente (chiunque) lasciando la puntuale individuazione dei trasgressori alla norma che prevede lo specifico adempimento. Si precisa che, per quanto concerne il collegio sindacale, la sanzione amministrativa si applica a tutti i componenti effettivi che costituiscono il collegio sindacale.
Notai
Fra i soggetti attivi dell’illecito amministrativo l’articolo 2626 c.c. (nel testo vigente prima della riforma del 2002) comprendeva espressamente anche i Notai. Tale previsione non è stata mantenuta dall’art. 2630 (sia nel testo riformato nel 2002, sia in quello novellato con la L.180/2011). Tuttavia, si ritiene che i Notai continuino ad essere suscettibili di sanzione amministrativa in virtù dell’art. 2194 c.c., secondo il quale “salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 10,33 a Euro 516,46”. I notai, pertanto, risulteranno sanzionabili nel caso di omesso o tardivo deposito per l’iscrizione di atti nei casi previsti dal codice civile e, comunque, in tutti i casi in cui la legge preveda espressamente un adempimento pubblicitario a loro carico.
Imprese individuali
Anche gli imprenditori individuali sono suscettibili di sanzione ai sensi dell’art. 2194 del codice civile.
Importi
A seguito dell’entrata in vigore della L. 180/2011 gli importi previsti dall’art. 2630 c.c. sono stati modificati. Pertanto, per l’applicazione in concreto della sanzione, occorrerà verificare qual è il momento in cui si è perfezionato l’illecito amministrativo. In particolare, in ossequio al principio tempus regit actum, il regime sanzionatorio si svilupperà su un doppio binario secondo le modalità di seguito indicate:
A) Se il giorno successivo al termine per adempiere (è il giorno in cui si verifica l’illecito amministrativo) è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2626 nel testo previgente, vale a dire una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro. Pertanto, se il pagamento avviene in forma ridotta entro 60 gg. dalla notifica dell’accertamento ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, la sanzione è pari al doppio del minimo, vale a dire Euro 412,00. Ad esempio, nel caso di un atto del 14.10.2011 da presentare per l’iscrizione al Registro delle Imprese entro il 13.11.2011 (primo giorno di ritardo il 14.11.2011) e presentato il 21.11.2011, la sanzione applicabile è di Euro 412,00, in quanto si applica la norma vigente al momento della violazione, indipendentemente dal giorno in cui viene richiesta l’iscrizione.
B) Se il giorno successivo al termine per adempiere è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dal novellato art. 2626, vale a dire una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Euro a 1.032 Euro. L’articolo, come riformato, prevede altresì che se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Pertanto, in tal caso - se il pagamento avviene in forma ridotta entro 60 gg. dalla notifica dell’accertamento ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981 - la sanzione comminata è pari al doppio del minimo, vale a dire Euro 68,66.
Se invece la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono oltre i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, non si procede alla riduzione dell’importo e la sanzione, pari al doppio del minimo, ammonta ad Euro 206,00.
Ad esempio, nel caso di un atto del 15.10.2011 da presentare per l’iscrizione al Registro delle Imprese entro il 14.11.2011 (primo giorno di ritardo il 15.11.2011) e presentato il 18.11.2011 (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto), la sanzione è di Euro 68,66, sempre in ossequio al principio secondo il quale si applica la norma vigente al momento della violazione. Se invece lo stesso atto del 15.10.2011 venisse presentato il 15.12.2011 (oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine), la sanzione ammonterebbe ad Euro 206,00.
Si ricorda, inoltre, che, in entrambi i casi, la società è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento della somma dovuta ai sensi dell’art. 6 della legge 689/1981.
Deposito bilanci
L’articolo 2630 c.c. diversifica la misura dell’importo della sanzione amministrativa. Infatti, l’omesso deposito del bilancio (si deve intendere anche come omesso nei termini prescritti) è considerato di maggiore gravità, per cui è stata prevista la maggiorazione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria. Anche in questo caso il regime sanzionatorio si svilupperà su un doppio binario secondo le modalità di seguito indicate:
A) Se il giorno successivo al termine per adempiere (è il giorno in cui si verifica l’illecito amministrativo) è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2626 nel testo previgente, vale a dire una sanzione amministrativa pecuniaria da 274,67 Euro a 2753,33 Euro. Pertanto, se il pagamento avviene in forma ridotta entro 60 gg. dalla notifica dell’accertamento ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, la sanzione è pari al doppio del minimo, vale a dire Euro 549,34. Ad esempio, nel caso di bilancio approvato in data 14.10.2011 da depositare al Registro delle Imprese entro il 13.11.2011 (primo giorno di ritardo il 14.11.2011) e presentato il 21.11.2011, la sanzione applicabile è di 549,34 Euro, in quanto si applica la norma vigente al momento della violazione, indipendentemente dal giorno in cui viene effettuato il deposito.
B) Se il giorno successivo al termine per adempiere è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dal novellato art. 2626, vale a dire una sanzione amministrativa pecuniaria da 137,33 Euro a 1.376 Euro. Come già rilevato, l’articolo prevede altresì che se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. Pertanto, in tal caso - se il pagamento avviene entro 60 gg. dalla notifica dell’accertamento ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981 - la sanzione è pari al doppio del minimo, vale a dire ad Euro 91,56.
Se invece il deposito avviene oltre i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, non si procede alla riduzione dell’importo e la sanzione, pari al doppio del minimo, ammonta ad Euro 274,66.
Ad esempio, nel caso di un bilancio approvato in data 15.10.2011 da depositare al Registro delle Imprese entro il 14.11.2011 (primo giorno di ritardo il 15.11.2011) e depositato il 18.11.2011 (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto), la sanzione è di 91,56 Euro, sempre in ossequio al principio secondo il quale si applica la norma vigente al momento della violazione.
Se invece lo stesso bilancio venisse presentato il 15.12.2011 (oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto), la sanzione ammonterebbe ad Euro 274,66.
Sanzioni REA
Anche per quanto concerne le sanzioni relative alle denunce REA si applica quanto sopra riportato in ordine ai soggetti attivi dell’illecito (v. punto 2).
Data di ultima modifica: 23/11/2011
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