Banner di INNrete

Cartella selezionata

  • ..
  • Modalità di accesso al servizio

 

Accedi subito a:

 

 

Modalità per l'attivazione della procedura arbitrale

Logo Camera arbitrale

 

Camera di Commercio di Pistoia
Ufficio Armonizzazione del mercato
Giacomo Nepi - armonizzazione.mercato@pt.camcom.it

 

ATTENZIONE: in caso di deposito, direttamente presso la Camera arbitrale, di istanze, memorie e documentazione, occorre preventivamente fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento, Dott. Giacomo Nepi (tel. 0573 991455-54 - fax 0573 991466 - e-mail: armonizzazione.mercato@pt.camcom.it).

Il ricorso all'arbitrato è possibile solo in presenza di una clausola compromissoria inserita nel contratto che ha originato la controversia, oppure nel caso in cui sia stato stipulato, successivamente, un compromesso tra le parti in lite che preveda la devoluzione in arbitri della controversia stessa.
Se ciò non è stato fatto e insorge una lite, è ancora possibile ricorrere all'arbitrato stipulando un compromesso che può anche risultare dalla richiesta di attivazione della procedura avanzata da una delle parti e successivamente accettata dalla controparte.
In ognuno dei tre casi sopra indicati, la procedura può essere attivata su impulso di una sola delle parti (in tal caso la domanda di avvio della procedura si definisce unilaterale), ovvero contestualmente dalle parti in lite (in tal caso si parla di domanda concorde).
La parte (o le parti, in caso di domanda concorde), dovrà compilare il modulo indicando i dati personali richiesti. In caso di società o ente dovrà altresì essere indicato il nome del legale rappresentante (munito del potere di promuovere e resistere alle liti) che dovrà sottoscrivere la domanda.
In caso di domanda unilaterale, la parte che intende promuovere il procedimento deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale l’istanza avvisandone l'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

Dovranno, poi, essere indicati i presupposti per il ricorso all'arbitrato. In particolare si dovrà:
1) dare una sintetica descrizione dei motivi della controversia, anche su foglio separato qualora lo spazio a ciò riservato sul modulo si riveli insufficiente;
2) indicare (e allegare copia) la clausola compromissoria o il compromesso con il quale le parti hanno convenuto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia, ovvero, in assenza di clausola compromissoria o compromesso preesistente, la richiesta di sottoporre la soluzione della controversia stessa alla decisione della Camera Arbitrale.

Particolare attenzione deve essere posta nella individuazione della tipologia di arbitrato. In caso di esistenza di una clausola compromissoria o di un compromesso, gli elementi richiesti si dovrebbero poter desumere dai suddetti documenti, se correttamente formulati. In particolare occorre esprimere le seguenti tre scelte: arbitrato rituale/irrituale, giudizio secondo diritto/secondo equità, ricorso ad un collegio arbitrale/ad arbitro unico (si vedano le definizioni riportate nel glossario).

La parte (ovvero ciascuna parte in caso di domanda concorde) potrà indicare il proprio arbitro scegliendo il nominativo nella sezione b) dell'elenco tenuto dalla Camera Arbitrale. Può essere indicato anche un soggetto non iscritto all'elenco, ma in tal caso la scelta sarà soggetta a ratifica da parte del Presidente della Camera Arbitrale. In ogni caso l'arbitro designato dalla parte dovrà essere indipendente e imparziale.
In caso di mancata designazione, provvederà il Presidente della Camera Arbitrale, il quale procederà, comunque alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
La sezione relativa all'indicazione dell'arbitro non deve essere compilata qualora si sia fatto ricorso all'arbitro unico, ovvero si tratti di arbitraggio (in questo caso, infatti, la nomina dell'arbitro unico o dell'arbitratore è di competenza del Presidente della Camera arbitrale).

Alla domanda di attivazione della procedura, dovrà essere allegata la documentazione ritenuta utile allo svolgimento della procedura stessa. Della documentazione allegata deve essere prodotta l'elencazione, anche su foglio separato qualora lo spazio a ciò riservato sul modulo si riveli insufficiente.
E' obbligatorio allegare, in ogni caso:
- copia del contratto che ha dato origine alla controversia contenente la clausola compromissoria, ovvero del compromesso (a meno che la devoluzione in arbitrato sia richiesta direttamente in sede di domanda di avvio della procedura);
- copia dell'avviso inviato alla controparte a mezzo lettera raccomandata, in caso di domanda unilaterale.


La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato (dal legale rappresentante in caso di società o ente), ovvero da entrambe le parti in caso di domanda concorde.
Qualora una o entrambe le parti abbiano nominato un loro difensore (nomina non obbligatoria) il modulo dovrà essere controfirmato anche dal difensore e dovrà allegarsi il relativo mandato.

In caso di domanda unilaterale, la controparte sarà invitata alla compilazione e restituzione del modulo di "accettazione della procedura arbitrale e replica".
Per la compilazione di tale modulo valgono le indicazioni già fornite, con la precisazione che l'accettazione formale è necessaria solo qualora non vi sia una clausola compromissoria o un compromesso preesistente. Negli altri casi, infatti, la procedura può aver luogo anche in assenza di formale accettazione già perfezionatasi al momento della stipula della clausola compromissoria o del compromesso.
In caso di divergenza circa gli elementi che qualificano la tipologia di arbitrato alla quale si intende ricorrere (rituale/irrituale, secondo diritto/equità), a volte determinata da una imprecisa formulazione della clausola compromissoria, la qualificazione precisa sarà determinata in sede di prima udienza arbitrale, ad evitare contestazioni future in merito al lodo.

Al fine di facilitare l'accesso al servizio, è stata predisposta un'apposita modulistica.

Motivo modifica: inserimento obbligo di appunamento con il responsabile del procedimento.

 

=

 

 

Data di ultima modifica: 23/5/2013

Visualizzazione Mobile

 

Aree tematiche correlate:

Tutela del Consumatore
Esprimi un parere su questa informazione

(Rispondi ai quesiti e premi Invia)

  • Precisione:

  • Completezza:

  • Correttezza:

  • Tempestività:

[Stampa]  [Apri a pagina intera]