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Nuove norme in materia di semplificazione del sistema delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni

Forbici

 


Le novità introdotte dalla Legge n. 183/2011

A partire dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le novità in materia di semplificazione del sistema delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni introdotte dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183(Legge di stabilità 2012).

A decorrere da tale data tutte le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione (e, quindi, anche dalla Camera di Commercio) in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà previsti, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo, anche a campione, da parte delle pubbliche amministrazioni che le hanno ricevute. Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Pistoia, le linee guida (formato PDF - dimensione 78 Kb) per l'esecuzione di tali controlli sono state definite con Deliberazione della Giunta camerale n. 70 del 24 maggio 2005, che rimangono tutt'ora valide.

La produzione di dichiarazioni false comporta l'applicazioni di sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000, fatte salve le ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla legge.

Dal 1° gennaio 2012, in ottemperanza a quanto stabilito dalla norma, tutti i certificati rilasciati dalla Camera di Commercio riporteranno la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".


Accesso ai dati da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni

Nelle more della definizione di ulteriori misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione dei dati detenuti dalla Camera di Commercio di Pistoia da parte delle altre Amministrazioni procedenti, l'acquisizione di tali dati, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni sostitutive, potrà avvenire con le seguenti modalità:

- gli Enti aderenti alla Rete Telematica Toscana potranno avvalersi del servizio gratuito “Parix Web” messo a disposizione dalla Regione Toscana per interrogare la banca dati del registro imprese e ottenere una visura sintetica delle imprese;

- gli Enti non aderenti alla RTT, nonché quelli aderenti con riferimento alle informazioni non acquisibili tramite “Parix Web”, potranno inoltrare le richieste di informazioni, dati e documenti detenuti dall’Ufficio Registro Imprese direttamente all’indirizzo registro.imprese@pt.camcom.it;

- le richieste di informazioni, atti e documenti detenuti da altri uffici camerali potranno essere inoltrate alla Segreteria generale all’indirizzo segreteria@pt.camcom.it che provvederà, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta, alla trasmissione al competente ufficio camerale;

Rimangono in ogni caso valide le altre forme di accesso ai dati attualmente in uso.

Così come previsto dall'art. 72 (formato PDF - dimensione 35 Kb) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, così come sostituito dalla Legge n. 183/2011, il responsabile per lo svolgimento delle funzioni di cui al citato art. 72 è stato individuato nella Dott.ssa Elisabetta Vuono, Posizione Organizzativa "Servizio Affari generali, rapporti istituzionali e comunicazione", cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.



C.C.I.A.A. di Pistoia - Segreteria generale - 30 dicembre 2011

 

Data di ultima modifica: 24/5/2013

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