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PEC

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Posta elettronica certificata (PEC)

Nell’ambito della Comunicazione Unica, le Camere di Commercio e gli altri Enti coinvolti adottano la Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o PEC) per comunicare con le imprese. La PEC è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi. In Italia la casella di Posta Elettronica Certificata viene rilasciata dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto dal CNIPA. L'Elenco è consultabile all’indirizzo www.cnipa.gov.it nella sezione dedicata alla PEC. Ulteriori informazioni sulla PEC e sulle sue modalità di utilizzo sono disponibili nel sito del CNIPA.

La PEC per la pratica di Comunicazione Unica
Per l’inoltro di una pratica di Comunicazione Unica è necessario indicare nel “Modello di Comunicazione Unica” l’indirizzo di PEC che tutte le Amministrazioni destinatarie utilizzeranno per inviare gli esiti o altre comunicazioni all’interessato. Tale indirizzo sarà utilizzato dalle Amministrazioni unicamente ai fini del procedimento stesso.

Iscrizione della PEC nel Registro Imprese
Per le imprese costituite in forma societaria di ricorda che l’art.16, comma 6, del decreto 185/2008 convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 dispone che dal 29 novembre 2008, “[..] le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.” L'iscrizione nel Registro Imprese della PEC dell’impresa avviene attraverso la modulistica Registro Imprese. Tale indirizzo, solo per le imprese costituite in forma societaria, potrà essere utilizzato da chiunque, comprese le Amministrazioni, per comunicare con l’impresa. L’indirizzo di PEC dichiarato al Registro Imprese può essere diverso dalla PEC relativa alla pratica di Comunicazione Unica.

Secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221, anche le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese sono tenute a indicare nella relativa istanza il proprio indirizzo PEC.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Sul sito www.registroimprese.it è in linea una pagina informativa sull'obbligo PEC per le imprese individuali, che permette di verificare gratuitamente se l'impresa ha già iscritto il proprio indirizzo PEC e fornisce indicazioni per procedere con l'eventuale dichiarazione al Registro Imprese. Si ricorda come la dichiarazione possa essere effettuata con ComunicaStarweb e come - dal prossimo 21 marzo - sarà possibile effettuare la relativa denuncia attraverso la procedura "Pratica Semplice", accessibile direttamente dal sito sopra indicato.

Con nota prot. 0053687 del 2/4/2013 il Mimistero dello Sviluppo Economico ha precisato che l'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.


Mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro Imprese

Si ricorda che a decorrere dal 07.04.2012, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con L. 4 aprile 2012 n. 35, "l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".
Con parere n. 1714/2013 del 10 aprile 2013 la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha chiarito che, trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione di cui al comma 6-bis dell'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, l'ufficio competente - allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell'indirizzo PEC - non può che respingere la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Si fa altresì presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.L. n.179/2012, convertito con L. n. 221/2012, "l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata".
Con il parere sopracitato la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disposizione - ove qualifica come "non presentata" la domanda dell'impresa che non abbia integrato, ancorché tardivamente, la domanda di iscrizione al Registro Imprese, con la comunicazione dell'indirizzo PEC entro il termine previsto - presenti natura ricognitiva di un precetto già implicitamente desumibile, per le imprese in forma societaria, dall'art. 16, d.l. n. 185 del 2008.


 

Data di ultima modifica: 29/4/2013

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